Con il Decreto Legge 59 del 3 Maggio 2016 sono state apportate delle modifiche importantissime agli articoli del codice di procedura civile sull’espropriazione forzata, che riguarda le procedure di pignoramento a seguito di insolvenza del mutuo stipulato per la compravendita della casa.
In particolare il D.L. prevede all’art. 4 la modifica del 4 comma dell’art. 560 del c.p.c. nel quale si disponeva che dopo il provvedimento di liberazione dell’immobile disposto dal giudice dell’esecuzione, l’esecuzione stessa era curata dal custode (che nelle procedure di pignoramento di immobili è sempre il creditore quindi la banca) nel rispetto di alcune formalità.
Oggi invece la riforma prevede che il 4 comma dell’art.560 sia così modificato: “il provvedimento, è attuato dal custode secondo le disposizione del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità previste dagli articoli 605 e ss. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.”
Le formalità previste dagli articoli 605 e ss. altro non sono che le procedure di garanzia poste in essere in favore del pignorato, che prevedevano prima dell’obbligo di rilascio dell’immobile la consegna dell’atto di precetto con cui si dava preavviso all’esecuzione del provvedimento lasciando del tempo al pignorato per trovare altra soluzione.
L’articolo 606 c.p.c. infatti recita: “Decorso il termine stabilito nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (il decreto del giudice che dispone il pignoramento) e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano, quindi ne fa consegna alla parte istante o alla persona da lei designata”.
Con questa modifica si da la possibilità alle banche in qualità di custodi delle case pignorate di eseguire il pignoramento senza avvalersi degli ufficiali giudiziari, dunque senza dover più rispettare i termini posti a garanzia del pignorato che la procedura prevedeva per le notifiche del provvedimento di esecuzione. Infatti la modifica impedisce l’applicazione dell’articolo 608 c.p.c. che stabilisce che l’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso, fatto dieci giorni prima della data del rilascio da parte dell’ufficiale giudiziario, del giorno e della data in cui si procede al rilascio dell’immobile.
Dunque non solo si vanifica la funzione di mediazione e garanzia che nella normativa precedente veniva affidata al ruolo dell’Ufficiale giudiziario, responsabile di notificare i provvedimenti e mediare tra gli interessi di banche e creditori e quelli dei soggetti pignorati, ma anche una dubbia velocizzazione delle procedure di rilascio degli immobili pignorati tutta a scapito del pignorato, che si troverà sotto casa, da un giorno all’altro e senza preavviso, le banche con l’ausilio della forza pubblica a minacciare lo sfratto.
Di fatto gli appartamenti occupati da persone in stato di morosità incolpevoli saranno trattati alla stregua di magazzini o depositi, da svuotare in tempi brevi senza alcun rispetto per le storie e le esigenze di chi rischia di ritrovarsi in mezzo alla strada. Una nuova pepita avvelenata del governo Renzi, sempre più nemico dei poveri e di chi soffre le conseguenze della crisi.